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La somministrazione di farmaci durante la permanenza dell’alunno a scuola deve essere formalmente richiesta dai genitori degli studenti o da coloro che esercitano la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno, con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

 

Il dirigente scolastico, per quanto di propria competenza, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

  • effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei medicinali;
  • concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali della scuola, durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
  • verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. 


 

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